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DISOCCUPAZIONE NASPI

INDENNITÁ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

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CHI PUÒ RICHIEDERE LA NASPI?

L’ indennità di disoccupazione NASPI 2024 può essere richiesta presso il nostro caf roma trastevere e patronato da:

  • Lavoratori dipendenti
  • soci di cooperativa
  • personale artistico

con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

 

CHI NON PUÒ RICHIEDERE LA NASPI?
  • Lavoratori della pubblica amministrazione a tempo indeterminato;
  • Operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
  • Lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.
  • Collaboratori (dis-coll)
  • No mobilità.

 

REQUISITI
  • Stato di disoccupazione:
    • Licenziamento involontario.
    • Dimissioni per giusta causa.
    • Dimissioni nel periodo di Maternità, da 300 gg prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
    • Risoluzione consensuale rapporto di lavoro (procedura conciliazione DTL).
  • Nei quattro anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione avere almeno 13 settimane di contribuzione.
  • Devono far valere 30 giorni di lavoro effettivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio dello stato di disoccupazione.
  • Non è più richiesta anzianità assicurativa.

 

DURATA

E’ corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Per un massimo di 24 mesi.

Dal 2017 la durata della NASPI sarà limitata a 18 mesi (78 settimane)

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazioni delle prestazioni di disoccupazione.

 

SCADENZE

La domanda deve essere presentata all’ INPS  entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a pena di decadenza del diritto.

 

RICHIEDERE LA NASPI IN UN UNICA RATA

 

Presso il nostro caf roma trastevere il lavoratore avente diritto alla NASPI può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo che ancora non è stato erogato;

A titolo di incentivo per:

  • L’avvio di un’attività di lavoro autonomo;
  • Attività di impresa individuale;
  • Associarsi in cooperativa.

NB: L’erogazione in un’unica soluzione della NASPI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’assegno per il nucleo familiare.

 

INTERRUZIONE DEL SUSSIDIO

Il lavoratore che percepisce la disoccupazione decade dal beneficio della NASPI nei seguenti casi:

  • Perdita dello stato di disoccupazione
  • Inizio di un’attività lavorativa subordinataautonoma senza inviare comunicazione
  • Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata.
  • Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, ma il lavoratore ha diritto di optare per la Naspi
  • Rifiuto di partecipare ai percorsi di riqualificazione professionale e iniziative di attivazione lavorativa.

 

NB: L’erogazione in un’unica soluzione della NASPI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’assegno per il nucleo familiare.

NB: La domanda va presentata all’Inps entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività o dell’associazione in cooperativa.

 

COMPATIBILITÁ CON LAVORI POCO RETRIBUITI

LAVORO SUBORDINATO

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, la prestazione decade se tale contratto è superiore a 6 mesi. Se invece tale assunzione rientra nei 6 mesi, la prestazione viene sospesa d’ufficio. Al termine del periodo di sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante dal momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

Novità 2024:

I contributi versati durante il periodo di sospensione della NASPI sono utili ai fini del requisito e della durata della prestazione.

Se il lavoratore in NASPI instaura un rapporto di lavoro il cui reddito annuale sia inferiore a 8145 euro, mantiene la prestazione ma deve comunicare all’ Inps entro 30 giorni dall’inizio attività il reddito annuo presunto. Nel caso di mantenimento della prestazione l’Inps ridurrà il pagamento di un importo pari all’80% del reddito preventivato, raccordato al periodo di tempo tra la data di inizio e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità.

 

LAVORO AUTONOMO

Nel caso invece di lavoro autonomo , con reddito inferiore a 4800 euro, deve fare comunicazione all’ Inps entro un mese dall’inizio dell’attività dichiarando il reddito annuo presunto. L’indennità, in questo caso, è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità, o se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione in questo caso viene ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

DECADENZA DELL’ INDENNITÁ NASPI

Il beneficiario decade dalla fruizione della NASPI al verificarsi dei seguenti eventi:

  • Perdita dello stato di disoccupazione;
  • Inizio attività lavorativa subordinata senza provvedere alle dovute comunicazioni;
  • Inizio attività lavorativa autonoma senza provvedere alle dovute comunicazioni;
  • Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Acquisizione del diritto all’assegno ordinario d’invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la Naspi;
  • Violazione delle regole di condizionalità.

 

LAVORATORI DOMESTICI E FAMILIARI

Per i suddetti lavoratori il requisito minimo delle 30 gg di lavoro effettivo si intende soddisfatto laddove tali assicurati abbiano prestato nel periodo di osservazione (12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro) attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore (24 x 5 = 120 ore).

 

Un pensiero su “DISOCCUPAZIONE NASPI

  • Grazia Ceglia

    Salve io ho svolto il progetto torno subito formazione (non work Experience) e nella fase due ho svolto un tirocinio pagato 600 euro al mese ogni tre mesi che si è concluso il 30 settembre. Ho diritto alla disoccupazione?

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