MODELLO 770
Informazioni generali
I sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici, amministrazioni dello Stato, ecc.) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante una dichiarazione annuale, i dati relativi alle ritenute effettuate in ciascun periodo d’imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi.
La dichiarazione si compone di due modelli: il 770 Semplificato e il 770 Ordinario. In relazione ai dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione devono trasmettere uno o entrambi i modelli.
Nel modello 770 Semplificato vanno indicati:
- i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge)
- indennità di fine rapporto
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione
- redditi di lavoro autonomo
- provvigioni e redditi diversi
- i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione
- i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario).
- i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta
Il modello 770 Ordinario, invece, deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi a:
- ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio
- versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati.
Chi deve presentare modello 770 ordinario
Devono presentare il modello 770 ordinario i sostituti d’imposta che hanno corrisposto:
- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale
- compensi per avviamento commerciale
- contributi a enti pubblici e privati
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita
- premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero
- utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.
In particolare:
- società di capitali ed enti commerciali a esse equiparate (enti pubblici e privati) che risiedono nel territorio dello Stato
- enti non commerciali, compresi gli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni) e privati residenti nel territorio dello Stato
- associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali
- società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
- trust
- condomìni
- società di persone, di armamento e di fatto residenti nel territorio dello Stato
- società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni residenti nel territorio dello Stato
- aziende coniugali, se l’attività è esercitata in forma societaria tra coniugi residenti nel territorio dello Stato
- gruppi europei d’interesse economico (Geie)
- persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e agricole
- amministrazioni dello Stato
- curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Inoltre, devono presentare il modello 770 ordinario:
- i soggetti che hanno applicato nel periodo interessato:
- l’imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
- l’imposta sostitutiva sui dividendi
- l’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso e l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lett. a) e d) del Dpr n. 917/1986) si tratta delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti del territorio dello Stato
- i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione per l’opzione per l’imposta sostitutiva (articolo 6, comma 2, Dlgs n. 461/1997) e di comunicazione da parte degli intermediari dei dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente (articolo 10 Dlgs n. 461/1997)
- i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione
- i rappresentanti fiscali di un soggetto non residente.
Come presentare e compilare modello 770 Ordinario
Il modello 770 Ordinario deve essere presentato telematicamente direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
I soggetti momentaneamente all’estero non possono presentare la dichiarazione presso banche convenzionate o uffici postali, né tramite raccomandata.
Per la trasmissione telematica diretta occorre utilizzare:
- il servizio telematico Fisconline, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiore a 20
- il servizio telematico Entratel, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti superiore a 20.
Per il calcolo dei soggetti da considerare, occorre far riferimento al numero complessivo dei righi compilati nei quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR del modello (anche se riferiti allo stesso soggetto).
Se il sostituto ha presentato il modello 770 Semplificato per un numero di soggetti non superiore a 20, attraverso il servizio Fisconline, può presentare il modello 770 Ordinario con le stesse modalità soltanto se il numero di soggetti, riferito a quest’ultima dichiarazione, non è superiore a 20. In caso contrario, deve utilizzare il servizio telematico Entratel.
Chi è già abilitato al servizio telematico Entratel deve, in ogni caso, continuare ad avvalersene.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle Entrate che attesta di aver ricevuto la dichiarazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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